FORFETTARI NEWS LUGLIO 2022

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legge n. 36/2022, da metà anno scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per le partite IVA con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Verranno meno gli esoneri disciplinati dall’art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015, e la digitalizzazione del sistema fiscale compirà un nuovo passo.

Non solo nell’ambito della fatturazione elettronica, ma anche per gli adempimenti collegati. Tra questi vi è per l’appunto il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che anche per i forfettari dovrà essere effettuato sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto ministeriale del 17 giugno 2014.

Quattro quindi le scadenze da tenere a mente: il versamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre di riferimento. Esclusivamente per le fatture del secondo trimestre il pagamento si effettua entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo.

Scadenze “mobili” che cambiano in relazione all’ammontare dovuto: se l’importo del bollo sulle fatture elettroniche nel primo trimestre è inferiore a 250 euro, il pagamento può pagare entro il termine relativo al secondo trimestre.

Se non si superano i 250 euro per il semestre, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il terzo trimestre.