OBBLIGO GREEN PAS COLF E BADANTI.
Green pass per colf e badanti
Il nuovo Decreto Legge 127 del 21/09/2021 rende obbligatorio, dal 15 ottobre al 31 dicembre, il possesso del green pass per poter accedere al luogo di lavoro. L'obbligo è rivolto a coloro che svolgono una qualsiasi attività lavorativa nel settore privato, perciò anche per colf, badanti e baby sitter.
Il Green pass si ottiene in caso di:
-
vaccinazione per il Covid-19 valida per l'Unione Europea;
- effettuazione di test molecolare, negativo, effettuato da meno di 72 ore o
antigenico rapido, negativo, da meno di 48 ore;
- guarigione dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi.
È inoltre possibile accedere al luogo di lavoro con attestazione di esenzione alla vaccinazione, emessa dal medico vaccinale.
GREEN PASS PER COLF E BADANTI: LA PROCEDURA DI VERIFICA
Il green pass dovrà essere richiesto e verificato dalla persona che farà entrare il lavoratore in casa, che sia il datore, l'assistito o un parente. La verifica può essere effettuata:
- utilizzando l'applicazione VerificaC19, scaricabile dai market Android o Apple;
- chiedendo al lavoratore di esibire una copia
cartacea del green pass (per i datori di lavoro che hanno difficoltà nella
gestione informatica).
In caso di mancato aggiornamento della piattaforma digitale, vengono accettati anche i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, dai medici o dalle farmacie, che attestano l’avvenuta vaccinazione, l’avvenuta guarigione o l’effettuazione del tampone.
GREEN PASS PER COLF E BADANTI: SANZIONI
Il D.L. 21 settembre 2021, in vigore dal 15 ottobre, prevede importanti sanzioni per i datori di lavoro che non controllano il green pass, da 400 a 1.000 €, mentre il lavoratore domestico che si reca al lavoro senza avere il green pass può subire una sanzione da 600 a 1.500 €.
GREEN PASS PER COLF E BADANTI: COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve attivare una procedura per la
verifica del Green pass dei propri lavoratori.
Webcolf mette a disposizione la seguente procedura:
a) stampa
(nel menù Assunzione | Covid 19: verifica Green pass), di un primo documento
che attesti l'introduzione della procedura, ai sensi dell'art. 3 del D.L.
21.09.2021, n.127 con nomina della persona delegata al controllo della
certificazione verde. In questa prima lettera si dovrà indicare se il collaboratore
è provvisto o meno del Green pass, e con quale modalità viene effettuato il
controllo. Questo documento va stampato solo la prima volta che
si effettua la verifica; il documento va firmato e conservato dal datore di
lavoro.
Di seguito a questa stampa viene scaricato un registro da utilizzare per i successivi controlli, in cui indicare di volta in volta la data del controllo, la persona che lo effettua e l'esito.
b) Verifica
della certificazione verde attraverso l'utilizzo dell'app Verifica C19.
Come utilizzare l'app:
• Aprire l’app “Verifica C-19”
• Chiedere al lavoratore di esibire il QR code presente nella certificazione
verde
• Effettuare la scansione del QR code:
c) Nel caso di colf o badante
priva di Green pass, viene generata un'ulteriore lettera di impossibilità di
ricevimento delle prestazioni lavorative con sospensione di erogazione della
retribuzione. Nella lettera si precisa che il lavoratore potrà rientrare quando
presenterà al datore il Green pass o comunque dopo il 31.12.2021. La norma
prevede però che non si possa prendere alcun provvedimento disciplinare in tal
caso, né tantomeno procedere al licenziamento. Al lavoratore verrà quindi conservato
il posto di lavoro ma non percepirà la retribuzione e non vi sarà
maturazione di alcun ulteriore costo quale tredicesima, ferie, tfr e
contributi.
Nel calendario mensile delle presenze l'utente Webcolf dovrà indicare il codice AGP (assenza per mancanza green pass) per tutti i giorni di calendario compresi nel periodo di impossibilità a ricevere la prestazione.
Si ritiene che il lavoratore domestico, pur non godendo della stabilità di rapporto, non possa essere licenziato per effetto della mancanza del Green pass, nemmeno subito dopo il suo rientro. Il licenziamento potrebbe infatti essere ricondotto comunque alla mancanza di Green pass ed essere giudicato nullo, improduttivo di effetti, esponendo il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni arretrate. Il consiglio pertanto è quello di evitare il licenziamento ed eventualmente concordare una risoluzione consensuale.